venerdì 13 novembre 2015

Cellulari e tassa di concessione governativa

Dopo che la Corte di giustizia europea ha confermato la legittimità della tassa di concessione governativa sui telefonini (sentenza C-416/14), per le partite IVA diventa più semplice capire se il cellulare è una spesa lavorativa oppure personale.

La tassa di concessione governativa per la telefona mobile è normalmente 12,91 euro al mese. E’ però possibile chiederne la riduzione a 5,16 euro ma, a tale scopo, bisogna rilasciare al gestore una dichiarazione secondo cui l’utenza è "ad esclusivo uso personale". Siccome tale dichiarazione ha natura fiscale, è evidente che non si possa poi sostenere, per dedurne i costi in UNICO, che la medesima utenza sia "ad uso lavorativo".

Riassumendo:
- tassa di concessione piena (12,91 euro al mese) = costo deducibile e IVA detraibile, per inerenza all'attività svolta;
- tassa di concessione ridotta (5,16 euro al mese) = costo indeducibile e IVA indetraibile in quanto si tratta di spesa personale.

sabato 17 ottobre 2015

Il Jobs act degli autonomi

Dopo la riforma del mercato del lavoro dipendente, il Governo si impegna a mettere mano anche  al mondo delle partite IVA. Tecnicamente ciò avverrà tramite un disegno di legge (Ddl) che costituirà un collegato alla legge di Stabilità 2016.

La riforma riguarda professionisti e lavoratori autonomi mentre esclude i piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti al Registro imprese. Sostanzialmente, chi dichiara il proprio reddito nel quadro RE è coinvolto dalla riforma mentre chi lo dichiara nei quadri RG o RF è escluso. Chi compila il quadro LM rientra nella riforma solo se barra la casella "Autonomi", mentre con le altre due caselle è fuori.

La riforma dovrebbe articolarsi su due pilastri: da un lato vi è l'aspetto fiscale e dall'altro quello della tutela nei rapporti giuridici.

Sotto il primo aspetto la riforma dovrebbe prevedere

  • maggiori deduzioni per le spese di formazione
  • ampliamento della tutela della maternità
  • riforma del regime forfetario (ex regime dei minimi)

Formazione: verrà data la possibilità di dedurre per intero, entro il massimale annuo di 10.000 euro, le spese per la formazione professionale del lavoratore autonomo (corsi, congressi, master ecc.). Tali spese sono attualmente deducibili solo per il 50% di quanto pagato.
Maternità: l'indennità verrà riconosciuta dall'INPS indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, con lo stesso trattamento economico e previdenziale attualmente previsto per i dipendenti.
Minimi: verranno innalzati i limiti di compensi per rientrare nel regime agevolato e verrà ridotta al 5% l'aliquota dell'imposta sui redditi per l'anno di inizio dell'attività e i 4 successivi in caso di attività "nuova". Verosimilmente i requisiti di "novità" rimarranno quelli già previsti per il regime dei minimi in vigore dal 2012.

Sotto l'aspetto della tutela dei diritti dei lavoratori autonomi è prevista l'estensione degli interessi di mora "automatici" previsti per i crediti commerciali anche ai contratti nei quali il creditore è un lavoratore autonomo e l'applicazione del "rito del lavoro", più semplice e rapido di quello ordinario, anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo.

Al momento tutte le informazioni derivano da quanto annunciato dal presidente del Consiglio in conferenza stampa; una valutazione più completa sarà possibile quando sarà disponibile la formulazione ufficiale del Ddl.

lunedì 8 giugno 2015

Ritenute, certificazioni & C.

In prossimità delle scadenza annuale del modello UNICO, anche quest'anno si presentano i consueti problemi dei professionisti che non ricevono le certificazioni dei compensi, che si sentono opporre strane scuse dai loro clienti o che non hanno il documento per detrarre le ritenute subite.

Uno dei problemi più frequenti è quello dei soggetti che applicano il regime dei "minimi" e non ricevono le certificazioni rilasciate dai loro clienti. Con le istruzioni della Certificazione Unica 2015 (pag. 35) il fisco ha spiegato anche a tutti coloro che non avevano capito il precedente concetto di certificazione dei compensi E delle ritenute, scrivendo, per il punto 4 della CU 2015, che

Istruzioni CU 2015


Quindi, non vi dovrebbe essere più nessun dubbio che la certificazione dei compensi va rilasciata anche ai "minimi", pur in assenza di ritenute. Speriamo.


Il secondo problema riguarda il mancato ricevimento delle certificazioni. "Che cosa succede se non me la mandano?", questa è la domanda che si sente spesso. Fortunatamente la risposta ce l'abbiamo già dal marzo 2009, nella risoluzione 68/E/2009: è possibile detrarre dai versamenti del modello UNICO le ritenute quando si può dimostrare di avere incassato il netto della fattura tramite mezzi di pagamento tracciabili, anche se la certificazione non arriva.

Sarebbe teoricamente possibile scomputare le ritenute anche per i pagamenti in contanti, dato che l'articolo 22 comma 1 lettera c) del DPR 917/1986 prevede che "dall'imposta [...] si scomputano [...] le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo". Però, dimostrare che un incasso in contanti ha riguardato il netto invece che il totale della fattura, diventa la "prova impossibile"…