mercoledì 22 ottobre 2014

La previdenza dei nuovi minimi

Una delle agevolazioni contenute nella riforma dei minimi presente nella Legge di Stabilità 2015 è la soppressione dei minimali contributivi. Questa innovazione dovrebbe riguardare solo artigiani e commercianti, mentre nulla dovrebbe cambiare per gli iscritti alle Casse di previdenza degli iscritti agli Ordini professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ENPAM, ENPAPI, ENAPB, CNPADC, INPGI ecc.)

Ad eccezione della Gestione Separata INPS, tutte le altre forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori autonomi con partita IVA prevedono l'obbligo di versare i contributi almeno su una certa cifra, detta appunto "minimale contributivo", con eventuale conguaglio se il reddito effettivo supera il minimale. Per fare un esempio, se il minimale contributivo di un artigiano sono 15.000 euro e l'aliquota contributiva è il 22% (sono valori approssimati degli effettivi valori per l'anno 2014), questo soggetto verserà 3.300 euro di contributi più il 22% della quota di reddito eccedente i 15.000 euro su cui ha già assolto la contribuzione.

Con la riforma proposta, questo soggetto non sarà più tenuto a versare i 3.300 euro di contributi fissi, ma verserà il 22% dell'effettivo reddito (o, meglio, del reddito determinato applicando la percentuale forfetaria agli incassi conseguiti).

Resta da vedere come avverrà l'accredito dei mesi di contribuzione: se viene applicato un sistema analogo a quello della Gestione Separata, l'accredito avviene in proporzione al rapporto tra reddito effettivo e minimale. Facciamo un esempio: per un reddito di 12.000 euro, pari all'80% del minimale visto sopra, vengono accreditati 12 mesi all'80%, cioè 9,6 mesi di anzianità. Purtroppo questo può penalizza il lavoratore per quanto concerne le prestazioni assistenziali: nella Gestione Separata, ad esempio, le prestazioni di maternità vengono riconosciute solo se la lavoratrice ha almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto.


lunedì 20 ottobre 2014

Regime dei minimi - eccoci alla nuova riforma!

Se la prima versione del regime dei minimi ha resistito 4 anni, la versione riformata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2012 resisterà solo 3 anni, visto quanto è comparso nella bozza della finanziaria.

Premettiamo che, tecnicamente, siamo di fronte ad un "disegno di legge" (ddl), cioè di una proposta di norma che il Governo presenterà al Parlamento, dopo aver avuto il parere favorevole dell'Europa, quindi non c'è ancora nulla di definitivo.

La riforma del regime dei minimi compare a sorpresa nel testo della finanziaria il 29 settembre, con decorrenza 2015 o 2016, aumento della tassazione dal 5% al 15% e soppressione del limite di permanenza di 5 anni. Passano poco più di due settimane di silenzio e, finalmente, il 16 ottobre, con la pubblicazione del testo del ddl, si scopre il contenuto della riforma e la sua applicazione già dal 2015.

In realtà, più che di "riforma", dobbiamo parlare di "rivoluzione", in quanto la soglia di ricavi/compensi viene differenziata in base all'attività svolta e, in luogo della deduzione delle spese effettive di attività, viene introdotto un abbattimento forfetario dei ricavi. Ad esempio, un agente immobiliare paga le imposte sull'86% di quanto incassa, presumendo che abbia spese pari al 14% dei ricavi.

I limiti di ricavi/compensi e i coefficienti di redditività saranno i seguenti (il codice Ateco indicato sono le prime 2, 3 o 4 cifre del codice attività riportato sul certificato di partita IVA o sul quadro LM del modello UNICO; i codici indicati con più di due cifre hanno il punto prima delle cifre successive):


Descrzione Ateco Limite ricavi % redditivtà
Industria alimentare 10, 11 35.000 40%
Commercio 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 40.000 40%
Commercio ambulante di alimenti e bevande 47.81 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 15.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 40.000 40%
Attività professionali, tecniche, sanitarie e finanziarie 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 15.000 78%

Come è facile vedere, gran parte dei soggetti che applicano oggi il regime dei minimi rischia di venirne espulso: tale regime, dal momento che non consente la detrazione dell'IVA sugli acquisti è sempre stato poco appetibile per chi svolge attività di commercio (dato che la merce viene a costare il 22% in più) mentre è stato adottato in larga misura da chi svolge attività professionali (per le quali gli acquisti con fattura sono pochi o nulli). E sono proprio tali soggetti che vedono ridursi il limite dei ricavi in misura maggiore, con un crollo da 30.000 a 15.000 euro.

Altro svantaggio del nuovo regime è la tassazione in base ad una percentuale forfetaria dei ricavi, che penalizza i soggetti che chiudono l'anno in perdita e che, nel regime attuale, non verserebbero né imposte né contributi.

A parziale temperamento di tutte queste negatività, la riforma contiene alcuni elementi positivi:

  • il valore degli immobili non viene più considerato nel valore dei beni strumentali,
  • le attività avviate da meno di 3 anni godono di un ulteriore abbattimento del reddito di un terzo,
  • artigiani e commercianti non sono più soggetti ai contributi sul reddito minimale.
Infine, chi sta applicando il regime dei minimi per l'anno 2014 ha la facoltà (ma non l'obbligo) di continuare ad applicare le regole attuali fino alla scadenza naturale del quinquennio o al compimento del 35° anno di età.